Statuto dell’Associazione ReGenerativa APS

Testo consolidato dello Statuto di «Regenerativa Associazione di Promozione Sociale», costituita a Castorano (AP) il 21 giugno 2025, comprensivo delle modifiche approvate dall’Assemblea Straordinaria dell’8-9 maggio 2026. Questo è il testo che prevale su ogni accordo della costellazione e sui Termini Generali (GT-11.2). Versione inglese: Statute - ReGenerativa APS. L’Atto Costitutivo, che contiene i dati personali dei soci fondatori, è conservato agli atti dell’Associazione e non è pubblicato qui.


Art. 1 - Denominazione

È costituita l’associazione denominata «Regenerativa Associazione di Promozione Sociale», ai sensi dell’articolo 35 e seguenti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito l’Associazione). L’utilizzo dell’indicazione di «Associazione di Promozione Sociale» è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Acquisita la personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 117/2017 mediante iscrizione al RUNTS, la denominazione comprende altresì l’indicazione di «Ente del Terzo Settore con personalità giuridica».

Art. 2 - Sede

L’Associazione ha sede nel Comune di Castorano (AP) e potrà istituire, su delibera dell’organo amministrativo, uffici e sedi operative altrove. Eventuali modifiche della sede legale nell’ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell’organo amministrativo e relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate, senza dover procedere alla modifica dello statuto. In caso di iscrizione a pubblici registri la modifica della sede dovrà essere comunicata anche alla Pubblica Amministrazione competente.

Art. 3 - Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Scopo e attività dell’Associazione

L’Associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. In particolare, l’Associazione si propone di favorire la partecipazione, l’inclusione e il pieno sviluppo della persona e valorizzarne il potenziale di crescita.

L’Associazione si propone di promuovere il benessere personale e collettivo attraverso residenze, ritiri, esperienze, workshop, eventi e corsi organizzati in una rete di luoghi diversificati e interconnessi, favorendo la rigenerazione umana, ambientale e degli spazi attraverso pratiche di economia circolare, una governance collaborativa e un’infrastruttura tecnologica che traccia e coordina risorse, contributi e impatti.

L’Associazione eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’articolo 5, comma 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117:

lettera a), interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

  • fornire prestazioni di servizi destinati a rimuovere le situazioni di bisogno e di difficoltà dei soggetti interessati da situazioni di svantaggio fisico, psichico, economico, sociale, di disagio familiare, esclusi soltanto quelli assicurati dal sistema previdenziale e da quello sanitario;
  • elaborare misure efficaci al fine di abilitare gli individui a sviluppare il proprio potenziale attraverso interventi relativi sia alla salute fisica sia al benessere psicologico, sociale e relazionale;
  • migliorare la qualità della vita e la creazione di opportunità di scambio e di condivisione per i soggetti interessati dalle attività associative;
  • promuovere interventi e progetti di sensibilizzazione per la crescita di una cultura dell’inclusione sociale dei soggetti in stato di bisogno e/o in difficoltà.

lettera c), prestazioni socio-sanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001 e successive modificazioni, per erogare attività atte a soddisfare bisogni di salute della persona attraverso percorsi assistenziali integrati. Le prestazioni socio-sanitarie possono comprendere:

  • prestazioni sanitarie a rilevanza sociale: attività finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite e acquisite;
  • prestazioni sociali a rilevanza sanitaria: attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute;
  • prestazioni sociosanitarie ad elevata integrazione sanitaria: attività caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria.

lettera e), interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia, al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, tutela degli animali e prevenzione del randagismo (legge 14 agosto 1991, n. 281), per il raggiungimento delle seguenti finalità:

  • promuovere e realizzare iniziative e campagne di monitoraggio, conservazione e risanamento del territorio e dell’ambiente, anche con il coinvolgimento diretto di volontari e cittadini;
  • promuovere e realizzare attività di sensibilizzazione ed educazione ambientale, nonché interventi diretti alla salvaguardia e alla protezione dell’ambiente;
  • promuovere e valorizzare l’ecologia, il riciclo, l’economia circolare e lo sviluppo sostenibile di tutte le attività umane;
  • promuovere la rigenerazione di spazi, edifici e siti dismessi o sottoutilizzati attraverso il loro riuso adattivo a fini sociali, culturali, ecologici e comunitari, in particolare nelle aree interne e nei territori soggetti a spopolamento o ricostruzione post-sisma;
  • promuovere le attività dirette al benessere e alla tutela degli animali, impegnandosi attivamente per contrastare ed impedire ogni crudeltà, maltrattamento o uccisione non necessaria;
  • sensibilizzare l’opinione pubblica sul problema dell’abbandono e del randagismo;
  • realizzare e gestire strutture operative territoriali e centri per la cura degli animali.

lettera g), formazione universitaria e post-universitaria, per erogare corsi di istruzione universitaria e post-universitaria e promuovere la ricerca e diffondere la conoscenza e l’innovazione.

lettera h), ricerca scientifica di particolare interesse sociale, in campi relativi alla salvaguardia dell’ambiente, all’ecologia e allo sviluppo sostenibile, e campi di ricerca affini.

lettera i), organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, per il raggiungimento delle seguenti finalità:

  • promuovere e favorire l’aggregazione, la crescita, il benessere e la socializzazione attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, della cultura;
  • promuovere e organizzare attività ed eventi culturali, informativi, artistici e ricreativi;
  • produrre, diffondere e distribuire materiale informativo, libri, audiovisivi, ricerche, studi, redazionali, newsletter, anche multimediali;
  • proporsi come luogo di incontro e di aggregazione, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione delle attività culturali.

Inoltre, l’Associazione promuove le proprie attività collaborando con enti pubblici e privati per la realizzazione di iniziative e progettualità condivise, e organizza ogni altra attività coerente con le finalità istituzionali.

L’Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. L’organo amministrativo è deputato all’individuazione delle attività diverse.

L’Associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, in conformità al disposto legislativo.

Tutte le attività sono svolte avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati. L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo nei limiti di cui all’articolo 36 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 5 - Ammissione, diritti e doveri degli associati

Possono aderire all’Associazione tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali e si impegnano a realizzarli mettendo a disposizione volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

L’Associazione può prevedere, con regolamento interno approvato dall’organo amministrativo, ulteriori categorie di associati con diritti differenziati, nel rispetto del principio democratico di cui all’art. 21, c. 1, del D.Lgs. 117/2017 e dei limiti previsti dal Codice del Terzo Settore. In ogni caso, gli associati con diritto di voto in assemblea costituiscono la maggioranza degli associati complessivamente iscritti.

I soggetti che intendono far parte dell’Associazione devono presentare domanda scritta all’organo amministrativo, che delibera sulla domanda senza discriminazioni. La deliberazione di ammissione è comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo amministrativo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto. L’interessato può, entro 60 giorni dalla comunicazione, chiedere che si pronunci l’assemblea.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta. L’adesione è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Possono aderire all’Associazione persone fisiche, enti del Terzo Settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L’esclusione è deliberata dall’organo amministrativo per morosità, mancato rispetto dello Statuto, o comportamenti contrari allo scopo associativo. L’associato escluso può ricorrere all’assemblea entro trenta giorni.

Ogni associato, purché iscritto da almeno tre mesi, ha diritto di voto e diritto a candidarsi alle cariche associative, salvo diversa previsione del regolamento interno per eventuali categorie con diritti differenziati. Ogni associato ha diritto di esaminare i libri sociali secondo le modalità previste dalla legge.

Gli associati hanno il dovere di adottare comportamenti conformi alle finalità dell’Associazione, rispettare lo Statuto e i regolamenti, e versare l’eventuale quota associativa.

Art. 6 - Organi dell’Associazione

Gli organi dell’Associazione sono:

  • assemblea degli associati;
  • organo amministrativo (consiglio direttivo);
  • presidente;
  • organo di controllo, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
  • organo di revisione, obbligatoriamente nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge;
  • collegio dei probiviri, se nominato.

Art. 7 - Elezioni alle cariche associative

L’elezione degli organi dell’Associazione è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo. Coloro che intendono essere eletti devono presentare la propria candidatura almeno 7 giorni prima della convocazione dell’assemblea, dandone comunicazione scritta al presidente. Per potersi candidare occorre essere in regola con il pagamento delle quote associative; il venir meno di tale requisito comporta l’immediata decadenza dalla carica.

Art. 8 - Assemblea degli associati

L’Associazione ha nell’assemblea il suo organo sovrano, la quale determina gli orientamenti generali e le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di partecipare all’assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi, per i quali sussiste il principio del voto singolo. Gli associati possono farsi rappresentare per delega scritta. Ogni associato non può rappresentare più di 3 associati.

All’assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

  • eleggere e revocare i componenti degli organi associativi;
  • eleggere e revocare, quando previsto, l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale;
  • approvare il bilancio consuntivo, preventivo e, ove obbligatorio, il bilancio sociale;
  • deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità;
  • approvare l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • deliberare sui reclami avverso le delibere di non ammissione o esclusione;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto.

All’assemblea straordinaria spettano i seguenti compiti inderogabili:

  • deliberare su trasformazione, fusione, scioglimento e devoluzione del patrimonio;
  • deliberare sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dallo Statuto.

Art. 9 - Funzionamento dell’assemblea degli associati

La convocazione dell’assemblea avviene mediante comunicazione scritta inviata con qualunque mezzo idoneo a fornire prova del ricevimento, ivi inclusi posta elettronica, posta elettronica certificata o altri strumenti di messaggistica elettronica purché idonei a documentare l’invio e la ricezione, contenente il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita a tutti gli associati almeno 8 giorni prima della data fissata per l’assemblea, all’indirizzo o recapito risultante dal libro degli associati. L’adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L’assemblea è convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio; è convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie e per lo scioglimento, o per fusione, scissione e trasformazione; è inoltre convocata su richiesta dell’organo amministrativo o, con motivazione scritta, di almeno il 10% degli associati.

Nelle assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto gli associati iscritti da almeno tre mesi. Si applica l’articolo 2373 c.c. in quanto compatibile.

Salvo ove diversamente previsto, l’assemblea in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti.

Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione, l’assemblea straordinaria in prima e in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio, l’assemblea straordinaria delibera, sia in prima sia in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

L’assemblea può svolgersi in collegamento audio/video, a condizione che sia consentito al presidente di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza e proclamare i risultati; al verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi; agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea.

Art. 10 - Organo amministrativo (consiglio direttivo)

L’organo amministrativo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare), nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea. La rappresentanza dell’Associazione spetta al presidente.

Rientra nella sua sfera di competenza tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea o di altri organi. In particolare:

  • eseguire le deliberazioni dell’assemblea;
  • formulare i programmi di attività sulla base delle linee approvate;
  • redigere e approvare il regolamento interno dell’Associazione;
  • determinare la quota associativa annuale;
  • predisporre il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili dell’Associazione;
  • trasferire, se necessario, la sede legale nell’ambito del Comune.

L’organo amministrativo si riunisce su convocazione del presidente o su richiesta di almeno 1/3 dei suoi membri, e in ogni caso almeno 2 volte all’anno. La convocazione avviene mediante e-mail con ordine del giorno, da inviare 3 giorni prima dell’adunanza.

L’adunanza è presieduta dal presidente o, in sua assenza, dal vicepresidente. Si nomina un segretario tra i presenti. L’organo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti; le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Le riunioni possono svolgersi in audio/video alle medesime condizioni dell’assemblea.

Art. 11 - Composizione dell’organo amministrativo

L’Associazione è amministrata da un organo composto da un minimo di 3 a un massimo di 11 membri eletti dall’assemblea ordinaria. Non può essere membro dell’organo amministrativo l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato a pene che importano l’interdizione dai pubblici uffici (art. 2382 c.c.).

La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate o indicate dagli enti associati. L’organo dura in carica 3 anni, i membri sono rieleggibili.

In caso di dimissioni o decesso di un amministratore, l’organo amministrativo convoca entro 30 giorni l’assemblea per la sostituzione. In caso di dimissioni o impedimento del presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente fino all’elezione del nuovo presidente. L’organo amministrativo decade se perde la maggioranza dei componenti compreso il presidente; in tal caso entro 30 giorni è convocata l’assemblea per la nuova elezione.

Art. 12 - Articolazione operativa in oloni

  1. L’Associazione, in coerenza con la propria missione di promozione di una governance collaborativa e di una rete di luoghi e progetti interconnessi, può articolare la propria attività operativa in oloni, intesi come hub territoriali o progetti tematici dotati di autonomia decisionale e gestionale, privi di personalità giuridica autonoma e operanti all’interno e per conto dell’Associazione.
  2. L’istituzione, la modifica e la cessazione di ciascun olone sono deliberate dal Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo delega agli oloni i poteri operativi necessari al perseguimento delle loro finalità, nei limiti definiti dal regolamento interno.
  3. Le decisioni assunte dagli oloni nelle materie ad essi delegate sono pienamente efficaci e non richiedono ratifica assembleare, fermo restando che impegnano l’Associazione esclusivamente nei limiti del fondo vincolato di progetto a ciascun olone intestato e secondo le modalità del regolamento interno.
  4. Restano in ogni caso di competenza inderogabile dell’assemblea e del Consiglio Direttivo le materie ad essi attribuite dalla legge e dal presente statuto, e in particolare: l’approvazione del bilancio, le modifiche statutarie, la nomina e la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità, l’assunzione di obbligazioni che vincolano legalmente l’Associazione verso terzi, la disposizione del patrimonio minimo, la candidatura a bandi pubblici, la stipula di contratti di lavoro e di comodato, e le ulteriori materie indicate dal regolamento interno.
  5. Il Consiglio Direttivo mantiene la supervisione e la responsabilità ultima sull’operato degli oloni, riceve da essi rendicontazione periodica, può sospenderne in via cautelare l’autonomia operativa in caso di gravi inadempienze e ne riferisce all’assemblea in sede di approvazione del bilancio.
  6. Il regolamento interno, approvato dall’organo amministrativo ai sensi del presente statuto, disciplina nel dettaglio: la procedura di costituzione e cessazione degli oloni; i ruoli operativi al loro interno; le modalità decisionali; i limiti dell’autonomia; il coordinamento tra oloni; la gestione dei fondi vincolati e dei contributi alla rete; gli strumenti di trasparenza e di rendicontazione.

Art. 13 - Compiti del presidente e del vicepresidente

Il presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei rapporti interni ed esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno. È eletto dall’assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti, dura in carica quanto l’organo amministrativo, e cessa per scadenza del mandato, dimissioni o revoca per gravi motivi.

Il presidente convoca e presiede l’assemblea e l’organo amministrativo, svolge l’ordinaria amministrazione e sovrintende all’attuazione delle deliberazioni. Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo e nelle mansioni espressamente delegate.

Art. 14 - Organo di controllo

Laddove richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea elegge un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie ex art. 2397 c. 2 c.c., oppure un organo monocratico. Si applica l’art. 2399 c.c.

L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sui principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile, sull’osservanza delle finalità solidaristiche e sull’attestazione del bilancio sociale ove obbligatorio. Può esercitare la revisione legale al superamento dei limiti dell’art. 31 D.Lgs. 117/2017. L’incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 15 - Revisore legale dei conti

Se l’organo di controllo non esercita il controllo contabile e ricorrono i requisiti dell’art. 31 D.Lgs. 117/2017, l’Associazione nomina un revisore legale o una società di revisione iscritti nell’apposito registro. L’assemblea può eleggere il revisore anche prima del raggiungimento delle soglie, ove lo ritenga opportuno.

Art. 16 - Collegio dei probiviri

L’assemblea può eleggere il collegio dei probiviri, composto da tre membri scelti tra gli associati maggiorenni. Dura in carica tre anni; i membri sono rieleggibili. È presieduto da un presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti. Decide sulle controversie tra associati, tra questi e l’Associazione o i suoi organi. Avverso il giudizio del collegio è possibile ricorrere al giudice ordinario. L’incarico è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale.

Art. 17 - Patrimonio dell’Associazione

  1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal patrimonio minimo richiesto per il riconoscimento della personalità giuridica, da eventuali riserve indisponibili, dai contributi degli associati e di terzi, dalle entrate associative e dagli avanzi di gestione destinati a riserva.
  2. Il patrimonio minimo dell’Associazione, ai sensi dell’art. 22, c. 4, del D.Lgs. 117/2017, è fissato in € 15.000 (quindicimila/00) in denaro liquido. Tale patrimonio è vincolato e indisponibile per attività operative, ed è destinato esclusivamente a garantire l’integrità patrimoniale dell’Associazione e l’adempimento delle obbligazioni verso terzi.
  3. Qualora il patrimonio minimo si riduca, in conseguenza di perdite, di oltre un terzo (cioè al di sotto di € 10.000), l’organo amministrativo deve senza indugio convocare l’assemblea affinché deliberi: (a) la reintegrazione del patrimonio minimo; (b) la trasformazione, la fusione con altro ente del Terzo Settore, o lo scioglimento dell’Associazione; (c) ovvero la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, con conseguente perdita della personalità giuridica e cancellazione dal RUNTS.
  4. Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è impiegato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione, fondi o riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 18 - Risorse economiche

L’Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da fonti diverse: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da raccolta fondi e da attività diverse. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell’Associazione.

Art. 19 - Destinazione degli avanzi di gestione

All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse e accessorie.

Art. 20 - Durata del periodo di contribuzione

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l’anno sociale in corso, qualunque sia il momento dell’iscrizione. L’associato dimissionario o cessato è tenuto al pagamento del contributo per tutto l’anno sociale in corso.

Art. 21 - Diritti degli associati al patrimonio sociale

L’adesione non comporta obblighi di finanziamento ulteriori rispetto al versamento all’atto di ammissione e alla quota annuale. È facoltà degli aderenti effettuare versamenti ulteriori. I versamenti al patrimonio sociale sono a fondo perduto, non rivalutabili né ripetibili. In caso di scioglimento, decesso, recesso o esclusione non può farsi luogo al rimborso di quanto versato. Il versamento non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili.

Art. 22 - Esercizio sociale e bilancio

L’esercizio è annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Il bilancio è redatto ai sensi degli artt. 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017. È formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto di cassa nei casi previsti.

Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo, approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio, e depositato presso il RUNTS entro il 30 giugno. Quando obbligatorio o ritenuto opportuno, l’organo amministrativo predispone anche il bilancio sociale.

Art. 23 - Scioglimento e liquidazione dell’Associazione

L’assemblea che delibera lo scioglimento elegge un liquidatore, preferibilmente scelto tra gli associati, e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo nei limiti del comma seguente.

In caso di scioglimento, cessione o estinzione dell’Associazione, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, è devoluto, previo parere positivo del RUNTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art. 24 - Disposizione transitoria

Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’iscrizione dell’Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o l’acquisizione della personalità giuridica ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 117/2017, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui l’Associazione vi sarà iscritta o le condizioni si saranno realizzate e i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Art. 25 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore (in particolare la legge 6 giugno 2016, n. 106 e il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto e in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.


Castorano (AP). Per il Consiglio Direttivo, il Presidente.

Documento di riferimento della costellazione. Prevale sui Termini Generali e su ogni accordo (GT-11.2). La numerazione degli articoli è editoriale, aggiunta per facilitare i rinvii; il testo dei singoli articoli è quello approvato.